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Principi fondamentali
CAPO I
Art. 1 Finalità generali
CAPO II
Art. 3 Funzioni
TITOLO II
CAPO I
Art. 6 Disposizioni generali
CAPO II
Art. 12 Conferenza dei cittadini
CAPO III
Art. 16 Istituzione e ruolo TITOLO
III Art. 21 Organi
CAPO
I Art. 23 Ruolo
TITOLO
IV CAPO
I Art. 45 Finalità
|
CAPO
I Art. 52 Principi e
criteri direttivi CAPO
III Art. 56 Direttore
Generale CAPO
V Art. 64 Segretario
Generale CAPO
VI Art. 67 Nucleo di
valutazione e controllo interno di gestione CAPO
VII Art. 69
Responsabilità verso il Comune TITOLO
VI CAPO
I Art. 72 Ordinamento
TITOLO
VII CAPO
I Art. 79 Servizi
pubblici comunali TITOLO
VIII Art. 88 Modalità di
revisione |
CAPO I
Finalità,
elementi distintivi
Articolo
1
Finalità generali
1. Il comune di Catanzaro, capoluogo
della Regione Calabria, Ente autonomo nell'ambito dei principi
fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente
Statuto, promuove il progresso civile, sociale culturale ed
economico della comunità, coordinandolo con quello della intera
realtà calabrese al fine di concorrere con una visione unitaria
regionale al rinnovamento democratico della società e dello
Stato.
2. Il Comune rappresenta la comunità e ne favorisce in
ogni modo la integrazione in un modello unitario di sviluppo
economico, culturale, civile e democratico garantendo il diritto a
ciascuna componente a mantenere la propria specificità nel rispetto
dei programmi di integrazione della città nella dimensione
provinciale, regionale, nazionale e comunitaria uniformandosi alla
Carta Europea dell'autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo
i suoi principi e per la sua attuazione.
3. Il Comune ispira la
propria azione al principio di solidarietà e di partecipazione,
opera per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento
degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel
proprio ambito e per consolidare ideali e vocazioni di integrazione
fra la popolazione.
4. Il Comune adotta il Decentramento per
circoscrizione ed attua forme di cooperazione con la Provincia, con
la Regione e con gli altri enti ed istituzioni anche appartenenti a
diversi Stati in funzione dei servizi da adempiere nel suo ruolo di
Capoluogo.
5. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuto e regolamento e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
6. Il Comune è titolare di
funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della
Regione, secondo il principio di sussidiarietà, secondo cui la
responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini.
7. Il Comune svolge la
propria funzione anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.
Articolo
2
Elementi distintivi
1. Il Comune di Catanzaro si estende
per kmq 111,34 e confina con i territori dei Comuni di Pentone,
Sellia, Simeri, Crichi, Borgia, San Floro, Caraffa di Catanzaro,
Settingiano, Tiriolo e Gimigliano.
2. Ha per sede ufficiale il
Palazzo Comunale "De Nobili" e nel gonfalone reca in campo l'aquila
imperiale al volo abbassato coronata d'oro, recante nel rostro un
cartiglio svolazzante in fascia col motto "SANGUINIS EFFUSIONE" ed
accollata dallo scudetto a pera d'azzurro al monte di tre cime
moventi dalla campagna e nel capo la corona d'oro all'antica di sei
punte.
CAPO II
Funzioni,
programmazione e sviluppo economico
Articolo
3
Funzioni
1. Il Comune concorre a rimuovere gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona ed opera
per:
· ripudiare tutte le forme di violenza e di assumere come
valore fondamentale prioritario la lotta alla mafia, riconoscendo
l'essenzialità dell'impegno formativo della famiglia, della scuola e
delle varie associazioni di tipo educativo;
· assicurare a tutti
i cittadini un'esistenza libera e dignitosa mediante la promozione
dello sviluppo, del progresso civile, sociale, economico e culturale
della comunità;
· realizzare la piena parità tra uomini e donne,
assicurando il principio delle pari opportunità e superando ogni
forma di discriminazione, anche attraverso l'adozione di programmi e
di azioni positive e mediante una diversa organizzazione dei tempi e
dei modi della vita urbana;
· realizzare condizioni di tutela dei
diritti dell'infanzia;
· realizzare condizioni di piena
occupazione e tutelare i diritti dei lavoratori;
· favorire un
sistema globale ed integrato di sicurezza sociale ispirato ai valori
di uguaglianza e di solidarietà anche attraverso la valorizzazione
ed il rispetto degli obiettori di coscienza;
· tutelare il
diritto alla salute dei cittadini, concorrendo ad assicurare le
iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sociosanitari
anche nei posti di lavoro;
· favorire l'integrazione dei
cittadini svantaggiati abbattendo le barriere di ogni natura;
·
rimuovere gli ostacoli che limitano il diritto allo studio e alla
cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado
dell'istruzione ed il prosieguo negli studi, fornendo anche
strutture adeguate ai processi di aggiornamento e riqualificazione
della scuola;
· riconoscere l'ambiente come bene essenziale della
collettività, tutelando le risorse ambientali, territoriali e
naturali in funzione di una più alta qualità della vita;
·
promuovere ed attuare un organico assetto del territorio
salvaguardando l'identità culturale, architettonica ed urbanistica
della città nonché l'integrità fisica e storica del territorio con
riguardo particolare al centro storico tutelando il patrimonio
storico, archeologico, artistico e paesistico;
· riconoscere i
valori del patrimonio storico, quale punto di partenza per un
progetto di città capace di integrare centro storico e periferia
attraverso metodologie organiche e integrate di riqualificazione, in
posizioni di vincoli previsti dalla Legge;
· riconoscere
nell'impiego del tempo libero un momento essenziale della
esplicazione della persona, favorendo anche, la diffusione delle
attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali;
·
favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo
commerciale, lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media
industria, stimolare l'attività ed incentivare l'associazionismo
anche al fine di consentire una più vasta collocazione dei
prodotti.
Articolo
4
Programmazione e sviluppo economico
1. Il Comune riconosce e valorizza il
ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, in particolare nelle
scelte di politica economica per come tutelato dalla
Costituzione.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità,
assume il metodo della programmazione, come processo democratico per
consentire il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali
all'equilibrato sviluppo della comunità. A questo fine
predispone:
· forme di raccordo con le finalità della
programmazione regionale e provinciale;
· intese con le altre
comunità locali e confronti tra i rispettivi indirizzi e programmi,
per un'integrazione organica della realtà dei centri dell'area;
·
programmi generali e settoriali, coordinati con gli strumenti
programmatori della Provincia e della Regione.
3. Per
l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione il
Comune predispone programmi pluriennali di attività e di spesa per
le materie di sua competenza, nonchè per le materie ad esso delegate
dalla Regione.
Articolo
5
Consiglio Comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere
l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio
comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero,
giochi, rapporti con l' associazionismo, cultura e spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti
con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del
consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito
regolamento.
TITOLO II
Istituti di
partecipazione e controllo democratico
CAPO I
Disposizioni
generali, diritto d'informazione, pubblicità degli atti, istituti di
partecipazione e controllo democratico
Articolo
6
Disposizioni generali
1. Il Comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli od associati,
all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione
popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme
associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad
intervenire nel procedimento amministrativo.
Articolo
7
Associazionismo
1. Il Comune riconosce, promuove e
valorizza le libere forme associative presenti sul proprio
territorio., le organizzazioni del volontariato e delle persone
handicappate e ne facilita il concorso attivo all'esercizio delle
proprie funzioni.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza
delle interessate, registra le associazioni che operano sul
territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni
a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la
registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune
copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale
rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento ad
associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con
indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti
e dal presente Statuto.
5. La concessione di strutture, beni
strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi
privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte
del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune
deve attenersi. Il Consiglio annualmente stabilisce, in sede di
approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali
indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
6. Le
associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio.
7. La Giunta annualmente rende pubblico, nelle forme
più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le
associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della
concessione di strutture, beni strumentali, contributi e
servizi.
8. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta
delle associazioni al fine di garantire l'espressione di esigenza di
gruppi sociali, con particolare attenzione alle problematiche dei
giovani, delle donne e degli anziani.
Articolo
8
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di
volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività
volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e
sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il
volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e
programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di
attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute
di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro
migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto
infortunistico.
Articolo
9
Diritto d'informazione
1. l. Il Comune riconosce nel diritto
all'informazione un presupposto fondamentale della partecipazione ed
un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.
2. Assicura la
più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla
gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro
efficienza e favorisce ogni iniziativa anche attraverso gli
strumenti radiotelevisivi per fornire ai cittadini tutte le notizie
relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende
dipendenti.
3. Istituisce Il Notiziario Ufficiale del
Comune.
4. L'organizzazione gestionale dell'informazione e del
Notiziario Ufficiale è demandata ad apposito Regolamento.
Articolo
10
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione
Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa disposizione di Legge o per effetto di una motivata
dichiarazione del Sindaco, sentito il Segretario Generale.
2.
Entro i limiti posti dalla legislazione vigente, tutti i cittadini
hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti
adottati dagli organi del Comune, dalle circoscrizioni o dagli enti
ed aziende strumentali.
Articolo
11
Esame delle pratiche
1. Tutte le istanze singole e
collettive dei cittadini sono registrate, istruite e definite in
ordine cronologico.
2. Dell'avvio del procedimento di esame e
definizione della pratica sarà data comunicazione all'interessato,
secondo quanto indicato dall'art.8 della legge 241/90.
CAPO II
Conferenza dei
cittadini, petizione, diritto di iniziativa,
referendum
Articolo
12
Conferenza dei cittadini
1. Al fine di creare uno strumento di
collegamento diretto fra la società e il Consiglio Comunale, il
Comune può istituire la Conferenza cittadina, che sarà convocata dal
Sindaco o anche su proposta del Consiglio Comunale.
2. La
Conferenza esprimerà all'Amministrazione raccomandazioni e proposte
sulle attività di competenza comunale, e sulle sue risoluzioni il
Consiglio deve esprimersi. La Conferenza è chiamata in particolare a
formulare le proprie proposte in ordine agli strumenti di
programmazione finanziaria e territoriale.
3. La composizione, il
funzionamento e l'organizzazione della Conferenza cittadina sono
disciplinati da apposito Regolamento; detto Regolamento organizza la
conferenza cittadina prevedendo che questa si articoli per consulte
di settore raccordate alle competenti Commissioni
consiliari.
Articolo
13
Interrogazioni, petizioni, istanze
1. I Consigli circoscrizionali e le
Associazioni espressione di interessi collettivi hanno diritto di
rivolgere interrogazioni al Sindaco per esprimere necessità
collettive e chiedere specifici provvedimenti, possono inoltre
presentare istanze, petizioni e proposte agli organi comunali, i
quali devono procedere all'esame entro 60 giorni
2. Il Sindaco ha
l'obbligo di fornire risposta scritta entro 60 giorni.
3. Le
istanze, petizioni e proposte sono inoltrate al Sindaco il quale,
entro 30 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne
invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la
petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'Organo competente
deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal
ricevimento
5. Il contenuto della decisione dell'Organo
competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato
mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale
da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel
territorio del Comune.
Articolo
14
Diritto d'iniziativa
1. Un ventesimo degli elettori può
avanzare l'iniziativa per la formazione dei Regolamenti comunali e
dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. Sono
escluse dall'esercizio del diritto di iniziative le seguenti
materie:
· revisione dello Statuto;
· tributi locali,
bilancio e tariffe;
· espropriazione per pubblica utilità;
·
attività amministrative vincolate da leggi statali o
regionali;
3. La Commissione consiliare competente per gli Affari
Istituzionali, alla quale il progetto di iniziativa popolare deve
essere tempestivamente assegnato dal Sindaco, decide sulla
ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua
relazione al Consiglio Comunale entro il termine di giorni 30.
4.
Trascorso tale termine senza pronuncia da parte della Commissione,
la proposta è trasmessa al Consiglio che, entro 30 giorni, è tenuta
a prenderla in esame.
5. Il Consiglio è tenuto altresì, a
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della relazione della
Commissione nell'ipotesi che venga rispettato il termine di cui al
comma 3.
Articolo
15
Referendum
1. E' ammesso referendum consultivo
che abbia per oggetto atti di interesse generale.
2. Sono escluse
dall'esercizio del diritto di referendum le materie indicate al
comma 2' dell'articolo 12 nonché quando sullo stesso argomento è già
stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
3. Si fa
luogo a referendum:
· nel caso sia deliberato dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
·
qualora vi sia richiesta da parte di almeno un ventesimo degli
elettori;
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere
di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5.
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di
atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del
Comune.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato
accolto se abbia riportato la maggioranza dei voti validi avendo
partecipato al voto la maggioranza assoluta degli iscritti nelle
liste elettorali.
7. Le pronunce referendarie sono vincolanti per
gli organi Comunali che rimangono obbligati ad assumere i
conseguenti atti entro 60 giorni dall'esito della votazione.
8.
Apposito Regolamento stabilirà termini, modalità e procedure in
ordine all'ammissibilità.
Articolo
16
Istituzione e ruolo
1. Il Comune, al fine di garantire
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica Amministrazione,
può istituire l'ufficio del Difensore civico.
2. Esso ha potere
di iniziativa autonoma o su richiesta verbale o scritta di chiunque
dichiara di averne interesse.
3. Per l'espletamento delle sue
funzioni il Difensore Civico si avvale di personale del
Comune.
Articolo
17
Elezione, durata, ineleggibilità
1. L'elezione avviene a scrutinio
segreto e con maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri
comunali assegnati.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di
cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura
all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco
previo controllo dei requisiti
3. La designazione del Difensore
Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza
diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico
amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze
Politiche, Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Economia e
Commercio od equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in
carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue
funzioni fino all'insediamento del successore.,
5. Non può essere
nominato Difensore Civico:
· chi si trova in condizioni di
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
· i
parlamentari, i Consiglieri regionali Provinciali, comunali e
circoscrizionali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità
montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di
culto, dirigenti e dipendenti di partiti politici;
· i
dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone
giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a
qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
· chi fornisca
prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
·
chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il
quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il
Segretario Comunale.
Articolo
18
Candidatura
1. I candidati alla carica di Difensore
Civico, nella richiesta di candidatura, devono esprimere la
rinuncia, in caso di elezione, a candidarsi nelle elezioni
amministrative e politiche successive alla scadenza del
mandato.
2. L'Amministrazione deve dare ampia pubblicità oltre
all'affissione all'Albo del Comune, delle modalità e dei termini per
la formazione della rosa dei candidati, nonché dei requisiti
richiesti per i candidati medesimi.
Articolo
19
Revoca e decadenza
1. Il Difensore Civico decade dal suo
incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la
nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti
all'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato
dal suo carico per gravi motivi con deliberazione assunta a
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
4. In ipotesi di
surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a
provvedere a nuova elezione ferma restando la scadenza di cui al
comma 4 dell'art.15.
Articolo
20
Attribuzione (funzioni)
1. L'ufficio del Difensore Civico ha
sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione
Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo
svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico
nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i
documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei
concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare
il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti,
notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di
ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni
l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto al cittadino
che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od
alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi
riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo
competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni,
concordandone eventualmente il contenuto.
6. Il Difensore Civico
svolge interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali,
organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei
diritti previsti dalle Leggi 142/90 e 241/90 e comunque a tutela dei
diritti del cittadino.
7. Il Difensore Civico esercita le
funzioni di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del
Consiglio nei casi previsti dalla legislazione vigente.
8. E',
facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del
buon andamento delle attività della PA di presenziare, senza diritto
di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni
concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
9.
Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la
relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente,
illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene
più opportuni allo scopo di eliminarle.
10. Il Difensore Civico
nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte
rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e
l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità
delle decisioni.
11. La relazione deve essere affissa all'albo
pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro
trenta giorni in Consiglio Comunale.
12. Tutte le volte che ne
ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli
casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio
Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
13. Al
Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui
importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.
Articolo 21
1. Sono organi del Comune il Consiglio
Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio
Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le
funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del
Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio
Articolo
22
Deliberazioni degli Organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi
collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la
documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso
i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle
sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento
per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non
partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità,
in tal caso è sostituto in via temporanea dal componente del
Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più
giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo
23
Ruolo
1. Il Consiglio Comunale è dotato di
autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera
comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita
il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in
carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale
sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le
potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e
svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle
modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle
norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina
degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio
Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Le sedute
sono normalmente pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento
del Consiglio, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il
Consiglio Comunale, con proprio Regolamento adottato a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, disciplina le proprie sedute, le
commissioni permanenti di lavoro in cui si articolano i gruppi
consiliari e la conferenza dei Capigruppo.
Articolo
24
Sessioni- Convocazioni
1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge. La sua figura è disciplinata dall'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni contenute nella legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Le deliberazioni degli organi
collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'attività del
consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o
straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate
ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del
mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di
gestione.
5. Le sessione ordinarie devono essere convocate almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
6. La convocazione del
consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è
effettuata dal Presidente del Consiglio, o su richiesta del Sindaco
o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del
giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenenti le questioni da trattare, da far pervenire a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. L'avviso
scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi
almeno due giorni dopo la prima.
8. L'integrazione dell'ordine
del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per
cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle
medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere
effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata
la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere
affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza.
10. La documentazione relativa
alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
consiglieri comunali almeno quattro giorni prima delle sedute nel
caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di
sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di
eccezionale urgenza.
11. L'istruttoria e la documentazione delle
proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili dei
Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio
è curata dal segretario comunale , secondo le modalità ed i termini
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
12.
I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente e dal
segretario; i verbali delle sedute di giunta sono firmati dal
sindaco e dal segretario.
13. La prima convocazione del consiglio
comunale subito dopo le lezioni per il suo rinnovo viene indetta dal
Consigliere Anziano neo eletto entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci
giorni dalla convocazione.
14. In caso di impedimento permanente,
decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo
scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta
rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del
sindaco sono svolte dal vice sindaco.
15. L'elezione, la durata
in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale
sono regolati dalla legge.
16. Nella sua prima seduta il
Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese, provvede alla
convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato,
disponendo le eventuali surroghe.
Articolo
25
Linee di mandato
1. Dopo la convalida degli eletti il
Consiglio comunale prende atto della comunicazione del Sindaco in
ordine alla nomina dei componenti della Giunta. Entro il termine di
60 giorni il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla
definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e
dei singoli Assessori.
2. Ciascun consigliere comunale ha il
pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle
modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con
cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del
Sindaco e dei singoli Assessori, e dunque entro il 30 settembre di
ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel
corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.
Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco
presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello
stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi
previsti.
Articolo
26
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio si articola in
Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti, costituite
con criteri proporzionali in cui dovrà essere rappresentata la
minoranza, per i propri lavori possono consultare rappresentanti di
realtà sociale, culturali e religiose che, in ragione dei temi da
trattarsi, possono fornire un proprio contributo.
3. Il
Regolamento determina il numero, le competenze ed il funzionamento
delle Commissioni consiliari permanenti, fra le quali le commissioni
di controllo e garanzia da approvarsi entro 60 giorni.
4. Il
Consiglio Comunale, con delibera adottata a maggioranza dei
Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni consiliari speciali
e temporanee per fini di controllo, di indagine, di inchieste e di
studio, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le
competenze, i poteri e la durata.
5. Il Consiglio Comunale
istituisce la commissione "Pari Opportunità".
6. Al fine di
salvaguardare le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze,
viene alla stessa attribuita la presidenza delle commissioni
consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia da
istituire.
Articolo
27
Gruppi consiliari
1 Fermo restando gli attuali assetti
dei gruppi a far data dall'approvazione del presente Statuto:
a)
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un
gruppo consiliare; costituisce gruppo anche un singolo Consigliere
eletto.
b) Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al
quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se
quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere
recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del
Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al
quale aderisce.
c) Nel caso uno o più Consiglieri abbiano
esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e non
confluiscono in altri gruppi esistenti, costituiranno il gruppo
misto. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione
da parte di chi compone tale gruppo. I componenti del gruppo misto
eleggono il Capogruppo.
d) I Consiglieri Comunali possono altresì
costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali
sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno
tre membri e, che il nuovo gruppo faccia riferimento ad un gruppo
presente in almeno uno dei due rami del Parlamento.
Articolo
28
Conferenza dei capigruppo
1. I singoli gruppi comunicano al
Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo; in mancanza
di tale comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più
anziano.
2. Il Consigliere più anziano è colui che nell'elezione
ha riportato la cifra individuale più alta costituita dai voti di
preferenza sommati a quelli di lista.
3. La conferenza dei
Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice
Presidente. Il Sindaco ha la facoltà di assistere ai lavori della
conferenza della quale preventivamente deve essere reso edotto, e
può chiedere al Presidente convocazioni per la discussione di
specifici argomenti.
4. La conferenza dei Capigruppo deve essere
consultata per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio
comunale. Di tale consultazione deve essere dato atto nel verbale di
riunione del Consiglio.
5. Il Regolamento determina il potere
della conferenza dei Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e
le forme di pubblicità dei lavori.
Articolo
29
Presidenza
1 Il Consiglio comunale alla prima
convocazione procede all'elezione, fra i Consiglieri, del Presidente
del Consiglio e del Vice Presidente che collabora con il primo
nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nei casi di
assenza od impedimento
2 Le elezioni avvengono con votazioni
distinte, a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno 2/3 dei
Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nelle prime due votazioni, da
tenere in distinte sedute, non venga raggiunta la predetta
maggioranza qualificata, nella votazione successiva, da tenersi
anch'essa in diversa seduta, risulteranno eletti i Consiglieri che
avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri
assegnati.
3 Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere
revocati dal Consiglio comunale con mozione di sfiducia e
deliberazione motivata con le stesse modalità stabilite dal
successivo art. 38.
4 Le funzioni sono temporaneamente affidate
al Consigliere anziano fino alla seduta successiva che dovrà portare
al primo punto dell'ordine del giorno l'elezione della
presidenza.
Articolo
30
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente:
· rappresenta,
anche all'esterno, il Consiglio comunale;
· convoca il Consiglio
comunale;
· formula l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori del
Consiglio che concerta in sede di riunione della conferenza dei
Capigruppo;
· riceve le interrogazioni, le interpellanze e le
mozioni da sottoporre al Consiglio;
· coordina l'attività delle
commissioni consiliari;
· assicura un'adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio.
Articolo
31
Consiglieri comunali
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e
la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il
maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal
più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non
intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo
sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
Comunale.
Il Presidente del Consiglio comunale a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai
sensi dell'art.7 della legge 7.8.90 n.241, a comunicargli l'avvio
del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al
Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato
nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a
giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto
quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da
parte del Consigliere interessato.
Articolo
32
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di
presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di
deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto
di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I
consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni
concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale
stabilita dalla legge e dallo statuto.
4. La proposta di
deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione
illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è
inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al
segretario comunale per l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Il segretario comunale esprime parere
anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Il
Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno
del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il
consigliere proponente.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto
di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende,
istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con
le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli
atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto
utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di
convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione
ufficiale.
7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni
consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo
le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio
Comunale.
Articolo
33
Indennità
1. I Consiglieri comunali hanno diritto
a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli
e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di
un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo
dell'indennità del Sindaco.
2. Ciascun Consigliere può, a sua
richiesta, ottenere la trasformazione del gettone di presenza in
un'indennità di funzione sempre che tale ragione di indennità
comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Le indennità di
funzione come previste non sono tra loro cumulabili.
Articolo
34
Votazioni
1. Il Consiglio Comunale delibera a
maggioranza di voti purchè sia presente la metà dei suoi componenti
salvi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.
2.
Non concorrono a determinare l'esito delle votazioni i Consiglieri
tenuti per Legge ad astenersi o che dichiarino di volersi
astenere.
3. Il Regolamento disciplina i termini e le modalità di
convocazione del Consiglio e lo svolgimento delle operazioni di
voto.
Articolo
35
Rappresentanti delle minoranze
1. Quando la Legge o lo Statuto non
prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad
organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro
che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i
posti previsti.
2. Qualora con riferimento al comma 1 deve essere
garantita la presenza di uno o più rappresentanti della minoranza e
nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della
minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o
degli ultimi eletti della maggioranza colui o coloro della minoranza
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti
previsti.
3. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite
dal Regolamento del Consiglio sulla base di candidature singole o di
elenchi presentati al Consiglio con le modalità stabilite dal
Regolamento.
Articolo
36
Verbale di seduta
1. Delle sedute del Consiglio è redatto
processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal
Regolamento, sottoscritto dal Presidente o da coloro che lo hanno
presieduto e dal Segretario Generale.
2. Il Consiglio approva i
processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite
dal proprio Regolamento.
Articolo
37
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di
gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune
ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e
della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro
degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni
fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la
Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico?amministrativo,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica
la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce
annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività nella seduta di
approvazione del conto consuntivo.
4. I lavori di Giunta vengono
regolati da apposito Regolamento.
Articolo
38
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco che
la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei
Consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco e comunque non
superiore a 14 unità.
2. Con lo stesso provvedimento di nomina
alla carica di assessore il sindaco dispone altresì la nomina del
vice-sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma
4-bis, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge
n. 16/92.
3. In caso di assenza sia del sindaco che del vice
sindaco, si segue l'ordine dell'elenco comunicato al consiglio
comunale ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n.
142/90.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato
giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e
della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far
parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco
rapporti di parentela entro il terzo grado di affinità di primo
grado e di affiliazione ed i coniugi.
5. Salvi i casi di revoca
da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio
comunale.
Articolo
39
Regolamento lavori di Giunta
Nomina, funzionamento, durata e competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento da approvarsi con deliberazione consiliare.
Articolo 40
Il
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai
cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli
rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai
responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco
esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o
regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri
di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori
e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina,
alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre
competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie
interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli
uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché
degli orafi dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche,
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale
Organo di amministrazione e di vigilanza.
7. Il Sindaco, quale
ufficiale del Governo, sovrintende:
· alla tenuta dei registri di
stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
·
all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità
e di igiene pubblica,
· allo svolgimento, in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
· alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
8. Il
Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed
igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica. In casi di emergenza,
connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti consequenziali.
9. Se
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 dell'art.38 della legge
142/90 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati
in cui fossero incorsi.
10. Chi sostituisce il sindaco esercita
anche le funzioni di cui al presente articolo.
11. Nell'ambito
dei servizi di cui al comma 7 de presente articolo, il Prefetto può
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei
servizi stessi nonché, per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
12. Nelle
materie previste dalle lettere a-b-c-d del comma 7, del presente
articolo nonché, dall'art. 10, il Sindaco, previa comunicazione al
Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la
delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei
quartieri e nelle frazioni.
13. Ove il sindaco o chi ne esercita
le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo il
Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
14. Alle spese per il commissario provvede
l'Ente interessato.
15. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti
di cui al comma 2 dell'art. 38 delle legge 142/90 il Prefetto
provvede con propria ordinanza.
Articolo
41
Attribuzioni di amministrazione
1) Il Sindaco ha la rappresentanza
generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai
singoli Assessori o, e su specifici affari i Consiglieri ed è
l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in
particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica
e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei
singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per
concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca
i comizi per i referendum consultivi;
d) adotta le ordinanze
contingibili ed urgenti;
e) nomina il segretario comunale
scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca il
Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione
della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in
cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina
del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e
verificabili.
Articolo
42
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue
funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli
uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può
disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti
conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od
avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le
indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad
assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Articolo
43
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale
contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta
le dimissioni
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza
computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se
la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi
vigenti.
Articolo
44
Dimissioni e impedimento permanente del
Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate
dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo
scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un
Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene
accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio
comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara
fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica
dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza,
dall'assessore più anziano d'età che vi provvede d'intesa con i
gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni
dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni
dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in
seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su
richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla
presentazione.
TITOLO IV
Circoscrizione
di decentramento comunale
CAPO
I
Decentramento
Decentramento Comunale
Articolo
45
Finalità
1. Il comune per rendere effettivo il
concorso partecipativo di tutti i cittadini all'attività politica,
economica e sociale della collettività, individua nel decentramento
politico-amministrativo lo strumento migliore e, pertanto, il
territorio si articola in circoscrizioni.
2. Il Consiglio
comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle
circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove
forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
3.
L'ambito territoriale delle circoscrizioni ed il numero di esse sono
determinati da apposito regolamento che prevede: il numero dei
consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione, le funzioni
delegate, i pareri obbligatori sulle particolari tematiche che i
consigli circoscrizionali sono tenuti ad esprimere .
Articolo 46
I
Consigli circoscrizionali
1. I consigli circoscrizionali
sono eletti a suffragio diretto contestualmente al consiglio
comunale e con lo stesso sistema elettorale. Sono organi
partecipativi e rappresentativi delle esigenze delle comunità delle
circoscrizioni nell'ambito dell'unità territoriale. Esercitano
funzioni consultive, di iniziativa e di vigilanza sulle attività
comunali di interesse delle circoscrizioni.
2. I consigli
circoscrizionali esprimono pareri sugli atti del comune stabiliti
dal regolamento, ed in particolare, nelle materie di bilancio, della
pianificazione urbanistica, dei progetti di opere pubbliche e dei
regolamenti relativi a servizi d'interesse delle circoscrizioni o di
interesse generale ma collegato alle circoscrizioni e riguardanti
l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni
stesse.
3. I consigli circoscrizionali hanno facoltà di proposta
sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di
interesse circoscrizionale che non siano affidati alla loro
gestione, richiedendo per il tramite dei loro presidenti
informazioni agli organi comunali competenti, compiendo rilevazioni
o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi
svolti nella circoscrizione.
Articolo.
47
Organi della Circoscrizione
Sono organi della
circoscrizione: il Presidente, il Consiglio circoscrizionale. In
caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni suo
compito da un vice presidente.
Sono strumenti di decentramento:
la Commissione Istituzionale al Decentramento; l'Assessorato al
Decentramento; le Commissioni di lavoro delle Circoscrizioni;
l'Assemblea circoscrizionale; la conferenza dei Presidenti
circoscrizionali; la conferenza dei capigruppo
circoscrizionali.
Articolo
48
Elezioni del Presidente del Vice Presidente
1. Il presidente viene eletto con le
stesse modalita' del Sindaco con elezione diretta ma a turno unico
Il presidente con proprio ed autonomo provvedimento provvede alla
nomina del vice presidente
2. Il presidente adotta tutti i
provvedimenti in esecuzione delle deliberazioni del consiglio
circoscrizionale.
3. Il presidente adotta tutti gli atti che non
comportano spese.
4. Il presidente ed il vice presidente cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.
a-)La mozione deve
essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e può essere
proposta solo nei confronti dell'intera presidenza.
b-)La mozione
viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre
dicei giorni dalla sua presentazione.
c-)Il presidente ed il vice
presidente decadono dalla carica nei casi e con le modalità
stabilite per il sindaco.
d-)Con lo scioglimento del consiglio
comunale i consigli circoscrizionali decadono
5 La circoscrizione
provvede alla gestione dei servizi di base, nel rispetto del
regolamento, degli indirizzi e delle direttive del consiglio
comunale.
6 Le funzioni delegate alle circoscrizioni sono quelle
deliberate dal consiglio comunale che può attribuire, valutate le
particolari situazioni storico ambientali, specifiche
competenze.
7 In sede di regolamento vengono individuate
ulteriori attività che in relazione al territorio, alle
caratteristiche della popolazione, alle tradizioni storico-sociali,
si rendono delegabili ai quartieri attraverso sperimentazioni
differenziate di funzioni amministrative nel corrispondente
territorio.
8 Il regolamento disciplina le modalità d'intervento
dei Consigli Circoscrizionali.
Articolo
49
Risorse finanziarie
Per il funzionamento delle circoscrizioni e per garantire l'esercizio delle funzioni delegate, il bilancio di previsione del comune prevede i necessari finanziamenti
Articolo
50
Scioglimento dei Consigli Circoscrizionali
1. I consigli circoscrizionali sono
sciolti, previa diffida del sindaco, con deliberazione del consiglio
comunale. Sono altresì sciolti, con deliberazione adottata a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati, quando
compiano gravi violazioni di norme giuridiche oppure non svolgano le
funzioni loro assegnate.
2. Nel deliberare lo scioglimento del
consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale fissa la data
delle elezioni per il suo rinnovo. Tali elezioni debbono tenersi
entro tre mesi dalla deliberazione di scioglimento. Le nuove
elezioni non hanno luogo qualora lo scioglimento avvenga nell'anno
precedente all'ordinaria scadenza del consiglio comunale. Il nuovo
consiglio circoscrizionale resta in carica fino alla scadenza del
mandato del consiglio comunale.
3. Fino alla proclamazione degli
eletti del nuovo consiglio circoscrizionale le funzioni dei
disciolti organi della circoscrizione sono esercitate dagli altri
organi comunali secondo le rispettive competenze. Si procederà alla
nomina di un ufficiale di governo secondo le norme di legge e
regolamento.
Articolo
51
Regolamento delle Circoscrizioni
Il funzionamento, le competenze nonché la ripartizione territoriale ed i poteri delegati e deliberativi delle Circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento da approvare entro 60 giorni.
TITOLO V
Ordinamento
degli uffici e del personale
CAPO I
Principi,
personale, organizzazione amministrativa
Articolo
52
Principi e criteri direttivi
1. L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di democrazia, di partecipazione, di Decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
Articolo
53
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi
atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme
del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi
sulla base della distinzione che tra funzione politica e di
controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla
Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore
generale ed ai responsabili dei servizi.
2. Gli uffici sono
organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e
flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano
sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini,
adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e
l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
Articolo
54
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento
di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione
ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli
organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al
principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà
di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
al direttore ed ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune
si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri
di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come
disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a
strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune
recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei
dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi
collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali
in vigore.
Articolo
55
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in
ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionari in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli
accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente
comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel
rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli
obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso
il Direttore, il Dirigente degli uffici e dei servizi e
l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune promuove
l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà
e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi
e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente,
dei contratti già approvati, compete ai dirigenti nel rispetto delle
direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi
Collegiali.
5. I Dirigenti provvedono altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle
ordinanze di natura non continuabile ed urgente.
6. Il
regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
della tecnostruttura comunale.
Articolo
56
Direttore Generale
Il sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Articolo
57
Compiti del direttore generale
1. Il Direttore Generale provvede ad
attuare gli indirizzi a gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli
impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle
gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella
del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca
previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o per inosservanza alle direttive
del Sindaco o per responsabilità particolarmente gravi e reiterate
4. Le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite
dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta
comunale.
Articolo
58
Funzioni del direttore generale
1. Il Direttore Generale:
·
predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lett. a)
del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77;
· formula
alla Giunta Comunale proposta di Piano Esecutivo di Gestione
previsto dall'art. 11 dei D.Lgs. 77195;
· convoca la Conferenza
dei Dirigenti, stabilendo l'ordine dei giorno;
· sovrintende lo
svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizi, unità
operative e centri di imputazione e ne coordina l'attività,
garantendone la sfera di autonomia gestionale;
· riesamina
annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e della distribuzione
dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali
provvedimenti in merito;
· adotta gli atti di competenza dei
funzionari inadempienti, previa diffida.
In caso di sua assenza,
vacanza e fino alla sua nomina le funzioni del Direttore Generale
sono affidate al Segretario Generale con provvedimento del
Sindaco.
2. Egli in particolare esercita le seguenti
funzioni:
· predispone, sulla base delle direttive stabilite dal
Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi
particolari;
· verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività
degli uffici e del personale ad essi preposto;
· emana gli atti
di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco o dei responsabili dei servizi;
· gestisce i processi di
mobilità intersettoriale del personale;
· promuove i procedimenti
ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente
assenti, previa istruttoria curata dal servizio
competente.
Articolo
59
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel
regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono
ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base
alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero
dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla
giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro
assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli
indirizzi ed a raggiungete gli obiettivi indicati dal direttore, se
nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Articolo
60
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei
servizi
1. I Dirigenti degli uffici e dei
servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già
deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di
spesa. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o
concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
·
partecipano a attivamente alla definizione di obiettivi e indirizzi
programmatici, sviluppando proposte e intervenendo nei momenti di
impostazione delle politiche e di coordinamento posti in essere
nell'ambito dell'Ente;
· dispongono, mediante ordine di servizio,
la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate alle
strutture organizzativi cui sono preposti;
· fanno luogo
all'eventuale istituzione di uffici all'interno dei Servizi e
attribuiscono la responsabilità a coloro che sono in possesso delle
qualifiche e dei requisiti previsti;
· attribuiscono trattamenti
economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei
contratti collettivi;
· verificano il carico di lavoro e la
produttività riferiti ad ogni singolo collaboratore e adottano le
conseguenti iniziative, ivi comprese, in caso di insufficiente
rendimento, o per situazioni di esubero, quelle per il trasferimento
ad altro Ufficio o per il collocamento in mobilità interna;
·
gestiscono il personale assegnato, ne curano l'orientamento e lo
sviluppo professionale, nonché le verifiche inerenti le prestazioni
svolte ed i risultati ottenuti; comminano le sanzioni disciplinari
del rimprovero verbale e dei rimprovero scritto.;
· rilasciano il
parere tecnico di cui all'art. 53 della Legge 142/90, nonché gli
altri previsti
· danno disposizioni di legge o
regolamentari;
· sono responsabili dei procedimenti di competenza
del Servizio di cui non abbiano assegnato la responsabilità ad altri
dipendenti dei Servizio, ai sensi dell'art. 5 della legge n.
241/90;
· esercitano i poteri di spesa, nei limiti delle risorse
annualmente assegnate, secondo le modalità disciplinate dal
Regolamento di Contabilità e dal PEG informano e coinvolgono le
organizzazioni sindacali su ogni materia prevista dalle vigenti
disposizioni normative e secondo le procedure regolamentari.
·
presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la
designazione degli altri membri;
· rilasciano le attestazioni e
le certificazioni;
· emettono le comunicazioni, i verbali, le
diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e
di conoscenza;
· provvedono alle autenticazioni;
·
pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l'esecuzione;
· emettono le ordinanze di ingiunzione di
pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione
delle sanzioni accessorie;
· pronunciano le altre ordinanze
previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle
di cui all'art. 38 della Legge n. 142/1990;
· provvedono a dare
pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed
alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
·
forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di
contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di
piano esecutivo di gestione;
· autorizzano le prestazioni di
lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite, dal Direttore e
dal Sindaco;
· concedono le licenze agli obiettori di coscienza
in servizio presso il Comune;
· rispondono, nei confronti del
direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati.
2. I Dirigenti degli uffici e dei servizi possono
delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto,
pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati
3. Il Sindaco può delegare ai
Dirigenti degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste
dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le
necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Articolo
61
Incarichi dirigenziali e di alta
specializzazione,
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con
i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di
fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo
determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel
caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del
posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le
modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi
a personale assunto contratto a tempo determinato o incaricato con
contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6 comma 4 della
Legge 127/97
3. I contratti a tempo determinato non, possono
essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo
consentano apposite norme di legge.
Articolo
62
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con
rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine
2. Le norme regolamentari per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà
essere superiore alla durata del programma, ed i criteri perla
determinazione del relativo trattamento economico.
Articolo
63
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504192.
Articolo
64
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato
dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito
albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge dalla contrattazione
collettiva
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle
direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
Articolo
65
Funzioni del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale partecipa con
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di
Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
2. Il Segretario
Generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne
all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di
ordine tecnico-giuridico al Consiglio alla Giunta, al Sindaco, agli
Assessori e ai singoli Consiglieri. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri
le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta ,
nonché quelle soggette controllo eventuale del difensore civico se
nominato.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune,
nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di
un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal
Sindaco.
Articolo
66
Vice Segretario Comunale
1. Il Vice Segretario è nominato dal
Sindaco fra i Dirigenti di Servizio.
2. Il Vice Segretario
Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue
funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
CAPO VI
Controllo di
gestione e responsabilità del procedimento
Articolo
67
Nucleo di valutazione e controllo interno di
gestione
1. E' costituito, secondo le modalità
previste dal Regolamento, un nucleo di valutazione di obiettivi e
compiti di responsabilità dei funzionari nonché di verifica dei
risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi,
nell'ottica del controllo interno di gestione.
2. Il nucleo di
valutazione è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, da
altro dirigente responsabile dei servizi designato dalla conferenza
dei dirigenti e da tre esperti designati dal Sindaco sentita la
Giunta.
3. Il nucleo riferisce quadrimestralmente sull'attività
svolta alla Giunta comunale e, annualmente, formula al Sindaco la
proposta di valutazione.
4. L'attività del controllo interno di
gestione ha funzione strumentale rispetto all'attività di
amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i
processi decisionali.
5. Il Regolamento di contabilità
stabilisce, la modalità di svolgimento del controllo interno di
gestione, basato sulla congruenza tra responsabilità economica e
responsabilità organizzativa.
Articolo
68
Responsabile del procedimento
Ferme restando le responsabilità del Segretario Generale e dei Dirigenti per l'istruttoria delle deliberazioni, con Regolamento, sono dettati i criteri per l'individuazione delle strutture e dei Funzionari responsabili dei singoli procedimenti amministrativi tenendo conto, in particolare, di quanto stabilito dalla Legge.
Articolo
69
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti
comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario
Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza,
direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del
primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il
fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un
Dirigente di servizio la denuncia è fatta a cura del
Sindaco.
Articolo
70
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario,
il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle
funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad
altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente
obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al
terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal
Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a
norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale
dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente
che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione
di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o
nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per
regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da
atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono
responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che
hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è
esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il
proprio dissenso.
Articolo
71
Responsabilità dei contabili
Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque vi si ingerisca, senza legale autorizzazione, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
TITOLO VI
Finanza,
Contabilità e Revisione
Articolo
72
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del
Comune e riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al
regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi
vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha
un proprio demanio e patrimonio.
Articolo
73
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del Comune
sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi
pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per
investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o
regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a
garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per
l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito
delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e
regolamento, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e
tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della
capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di
progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in
modo da privilegiare le categorie più deboli della
popolazione.
Articolo
74
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione
dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da
rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario
ed al Dirigente competente, dell'esattezza dell'inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei
titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. l beni
patrimoniali comunali non utilizzati in propri o e non destinati a
funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è
determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti
dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di
crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono
essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella
realizzazione di opere pubbliche.
Articolo
75
Bilancio comunale
1. L'ordinamento contabile del Comune è
riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2. Il Comune delibera entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando
i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pubblicità, e del pareggio economico e finanziario. Il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno,
d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza Stato - Città ed
Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
3. Il
bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono
contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto
adottato.
Articolo
76
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati
mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed
il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal
Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La
Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con
cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
Articolo
77
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei
suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di
lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla
determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La
determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in
base alle disposizioni vigenti.
Articolo
78
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con
voto limitato a 2 candidati, il Collegio dei revisori dei conti
secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in
carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile
per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che
influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.
L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella
relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di
revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo
di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie
ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di
famiglia.
TITOLO VII
Servizi
pubblici comunali
CAPO I
Gestione dei
servizi pubblici comunali
Articolo
79
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e
servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità
locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono
stabiliti dalla legge.
Articolo
80
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può deliberare
l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una
istituzione od un'azienda;
b) in concessione a terzi quando
esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo
di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si
renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
f) a
mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge
2. Il
Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via
esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e
partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del
referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei
confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a
maggioranza pubblica.
Articolo
81
Aziende Speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare
la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo
statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a
criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle
aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Articolo
82
Struttura delle Aziende Speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne
disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i
controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio
d'amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di
revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende
speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo
i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può
procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale
provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce
il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.
Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o
difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità:
dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Articolo
83
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi
strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di
autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il
Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può
revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle
finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina
gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe
per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il
Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati
dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e
funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche
prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla
gestione o al controllo dell'istituzione.
Articolo
84
Società per Azioni o a Responsabilità
Limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare
la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi
pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune,
unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere
obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo
statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal
Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione.
4. Il Sindaco su indicazione del Consiglio
Comunale sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti
gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei
consigli di amministrazione delle società per azioni o a
responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato
partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7.
Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni od a responsabilità limitata ed a
controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società
medesima.
Articolo
85
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta
della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine
di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni
devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie.
Articolo
86
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla
costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il
Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti,
una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo
a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti
fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste
dal presente statuto.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte
dall'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del
consorzio.
Articolo
87
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune
sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accorda di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso, adempimento.
2.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei
Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una
apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione
formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della
legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della
legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto
del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti
urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di
decadenza.
TITOLO VIII
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo
88
Modalità di revisione
1. Le deliberazioni di revisione dello
Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di
cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, purché
sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o
dall'ultima modifica o integrazione relativamente alla modifica od
integrazione apportata.
2. Ogni iniziativa di revisione
statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata,
se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La
deliberazione dell'abrogazione totale dello Statuto non è valida se
non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che
sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata
in vigore del nuovo Statuto.
Articolo
89
Regolamenti di attuazione dello Statuto
1. Il Consiglio comunale approva entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il
proprio Regolamento interno.
2. Gli altri Regolamenti previsti
sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello
Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti
dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione
restano in vigore i Regolamenti vigenti in quanto compatibili con la
Legge e lo Statuto.
Articolo
90
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.4, comma 3, della legge 8.6.90 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune